TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 1 : PROCEDURE LEGISLATIVE - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 40 : Rispetto dei diritti fondamentali
1. In tutte le sue attività il Parlamento rispetta pienamente i diritti, le libertà e i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e i valori sanciti all'articolo 2 del trattato.
2. Qualora la commissione competente, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa ritengano che una proposta di atto legislativo o parti di essa non rispettino i diritti fondamentali dell'Unione europea, la questione è deferita, su loro richiesta, alla commissione competente per la tutela dei diritti fondamentali.
3. Tale richiesta deve essere presentata entro quattro settimane lavorative dall'annuncio in Aula del deferimento alla commissione competente per il merito.
4. Il parere della commissione competente per la tutela dei diritti fondamentali è allegato alla relazione della commissione competente.